Il “ragazzo” del bar

Quante volte abbiamo “chiamato” il bar sotto l’ufficio per farci consegnare un caffè, una brioche, una spremuta d’arancia, un cornetto…
Dopo pochi minuti si presenta un ragazzo con il vassoio con la nostra ordinazione.
E quando arriva da noi ci guarda contando i soldi ricevuti e facendo attenzione al “resto” da consegnare sperando che quel “resto” sia la sua mancia.
Scusa, ho 50 €: hai il resto? E il ragazzo torna indietro per fasi cambiare i soldi sperando che la mancia sia lauta per il doppio viaggio.
Oggi rientrerebbero nella definizione di rider. Ma non completamente.
Ma la storia li ricorda come i “ragazzi” del bar. O più precisamente come guagliune d’o bar, riferito alla figura del ragazzo di bottega che tra le altre cose effettuava ed effettua consegne a domicilio.
Oggi in maniera elegante definito coffee sprinter.
E la storia dei ragazzi del bar è vecchia come i bar e le nostre abitudini.
Il bar apre presto al mattino e il ragazzo è operativo alla stessa ora per servire i clienti, generalmente quelli esterni.
Ma vi siete mai chiesti se quel ragazzo conosce gli adempimenti normativi di cui al D.Lgs. 81/08? Conosce i suoi diritti? Conosce i rischi del suo lavoro?
Forse noi pensiamo che sia “solo” un ragazzo. E non vediamo il “lavoratore”.
Eppure lo vediamo correre per consegnarci quanto ordinato con la pioggia, con il sole, con il freddo.
A piedi e molte volte con la bicicletta, e molte di più con lo scooter.
E lo guardiamo, sorridenti, pensando quanto sia un bravo equilibrista a guidare la bici o il motorino con una sola mano, mentre con l’altra porta il vassoio facendo attenzione a non far cadere le vivande. E se accade immaginiamo le urla del masto (alias datore di lavoro).
E quando non è in bici, o meglio in motorino, lo vediamo a piedi.
Anche qui con la sua postura ormai classica.
Vassoio su una mano e telefonino nell’altra. Attraversando la strada e salendo e scendendo le scale, sempre con la dovuta fretta (e sempre con il telefonino in mano) per dover procedere alla consegna successiva.
Si, perché se il ragazzo del bar non arriva subito ci incazziamo, e se il caffè arriva freddo ancora di più.
Ma la storia del ragazzo del bar è vecchia, come detto.
E solo i racconti dei nostri anziani ci riportano al 1962 con lo sciopero dei guagliuni dei bar.
Lo sciopero che nessuna cronaca riporta e di cui non c’è nessuna traccia in rete.
E il ricordo può essere tramandato solo da chi quello sciopero l’ha vissuto.
Si, perché i masti di allora (oggi datori di lavoro) non volevano pagare i guagliuni con un regolare stipendio, consentendo di tenere le mance come compenso.
E molte volte i guagliuni si prendevano a mazzate per servire il cliente più generoso: quello che offriva la mazzetta più lauta perché insieme al caffè gli portavano le sigarette o la rivista Grand Hotel.
E i guagliuni perciò si rifiutarono di lavorare per 1 giorno e si riunirono a Piazza Matteotti, a Napoli.
Non è dato sapere quanti erano (sicuramente non tanti).
Ma dopo poco furono allontanati dalle forze dell’ordine e lo sciopero non sortì nessun effetto.
La mia fonte, che partecipò a quello sciopero, mi racconta però che dopo qualcosa avvenne.
L’orario di lavoro, almeno nel suo caso, fu ridotto dalle 12 ore al giorno alle 9 ore!!!! Non più dalle 6 del mattino alle 18. Ma fino alle 15.
E in più il masto lo inviò a fare una “schermografia” (queste le parole della fonte) o più correttamente chiamata radiografia (RX) del torace.
Il motivo di tale indagine non è noto. Ma possiamo dire di aver assistito nel 1962 alla prima forma di sorveglianza sanitaria.
E oggi?
Che sorveglianza sanitaria faremmo al lavoratore correttamente definito addetto alla consegna di bevande e cibi?
Quale formazione erogare in relazione alla redazione del documento di valutazione dei rischi?
Rischio investimento? Stress lavoro correlato? Microclima? Utilizzo di attrezzature (bici e motorino)? Rischio di caduta dalle scale? VDT per utilizzo del cellulare?

D.Lgs. 81/08 Art. 15 misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
c) L’ eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

E quindi? Ognuno potrà interpretare l’art. 15 e decidere se chiamare il bar per la consegna o approfittare di una pausa di lavoro ed eliminare il rischio alla fonte.
In fondo la pausa caffè è un diritto riconosciuto per legge e serve a recuperare energie psico-fisiche, ridurre lo stress, socializzare e migliorare la produttività agendo come un momento di distacco salutare (da Google).
E se magari facciamo anche una rampa di scale per “scendere” al bar la pausa aiuta a combattere la sedentarietà e stimola l’attenzione, aumentando le performance lavorative.
E allora. Pausa caffè.
A proposito. La mia fonte è il mio papà che nel 1962 c’era allo sciopero.

Ing. Carmine Piccolo

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