Era di sabato. Ancora un sabato mattina.
La data era quella storica: l’11 settembre. Ma non quello del 2001. Quello del 2010.
Giuseppe, Antonio e Vincenzo erano stati chiamati per smontare un ponteggio all’interno di un recipiente utilizzato per la produzione di prodotti farmaceutici.
Erano semplici muratori, bravi nel loro lavoro (da muratori) che svolgevano da anni.
Ma non sapevano che in quel silos c’erano dei residui di lavorazione effettuati con una miscela di prodotti che impedivano la naturale presenza dell’ossigeno necessario per la respirazione.
Giuseppe è morto per tentare di salvare Antonio e Vincenzo che all’interno del silos avevano avvertito i primi malori dovuti all’assenza di ossigeno. È morto per la cosiddetta “catena della solidarietà”.
Giuseppe infatti rientra nella casistica che stima in circa il 60% delle vittime soccorritori in un incidente in uno spazio confinato dovuto alla catena di solidarietà.
In questi giorni “si celebra” la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del tanto atteso Accordo Stato Regioni che definisce le modalità e le tipologie di formazione da erogare ai lavoratori in ogni ambito: quello del 17 aprile 2025. La Gazzetta Ufficiale è la n. 119 del 24 maggio 2025 per chi non lo sapesse.
Ebbene.
Per gli “spazi confinati” ci sono voluti ben 14 anni per definire i contenuti della formazione previsti dal DPR 177 del 2011. 14 anni!!!!!!!!!
Per precisione però non chiamiamoli spazi confinati ma “ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.
Anche se questa definizione “sospetti di inquinamento” devo dirvi che qualche volta non è piaciuta a qualche addetto ai lavori. Spazi confinati “suona meglio e fa meno paura”.
E poi occorre una Norma UNI, la UNI 11958:2024 (entrata in vigore il 14 novembre 2024) per definire la classificazione degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, la identificazione e valutazione dei rischi, le procedure operative ed emergenziali, i DPI, nonché ruoli e compiti dei lavoratori.
Ma Giuseppe, Antonio e Vincenzo sono morti nel 2010.
Prima dell’emanazione del DPR 177/2011 e pochi anni (2) dopo il D.lgs. 81/2008.
Per precisione il D.lgs. 626/94 non parla di spazi confinati essendo contemporaneamente ancora in vigore il DPR 547/55.
Quindi Giuseppe, Antonio e Vincenzo sono morti 55 anni dopo l’emanazione del DPR 547/55 e come detto 2 anni dopo il D.Lgs. 81/08.
E quindi??????
Volevo qui solo riprendere e condividere alcune indicazioni (direi misure di prevenzione) richiamati dal DPR 547/55 e successivamente del D.Lgs. 81/08
DPR 547/55 Titolo VIII Materiali e prodotti pericolosi e nocivi
Art. 354 Concentrazioni pericolose – Segnalatori automatici
Nei locali o luoghi di lavoro, o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.
Nei locali o luoghi indicati nel primo comma, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni.
DPR 547/55 Titolo VI Impianti ed apparecchi vari
Art. 235. Aperture di entrate nei recipienti
Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni non inferiori a cm. 30 per 40 o diametro non inferiore a cm. 40.
Art. 236. Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas e vapori tossici od asfissianti
Prima di disporre l’entrata di lavoratori nei luoghi di cui all’art. 235, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell’interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi ventilazione o altre misure idonee.
Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti di comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l’indicazione del divieto di manovrarli.
I lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato nell’esterno presso l’apertura di accesso.
Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l’accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.
E poi arriva il D.Lgs. 81/08 e che succede?
D.Lgs. 81/08 Art. 66 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.
L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
D.Lgs. 81/08 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro
3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS
3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
3.2.1. Prima di disporre l’entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell’interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.
3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso.
3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l’accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.
Ebbene.
Possiamo celebrare quanto vogliamo i nuovi accordi, i nuovi contenuti, le nuove modalità organizzative e procedurali. Fare convegni, seminari, webinar, ecc.
Ma la domanda è: abbiamo imparato a leggere ed applicare le norme?
Non è polemica. Ma è rabbia e dolore.
Rabbia e dolore per la morte dei Giovanni, degli Antonio e dei Vincenzo che sono morti perché nessuno e dico nessuno (me compreso!!!!!!!) ha (o aveva) mai letto e quindi applicato le misure di prevenzione che la norma, quella del 1955, già ci forniva.
Confesso che da Ingegnere Civile Idraulico solo nel 2010 ho scoperto che il settore con un’incidenza infortunistica mortale più elevata dovuta a spazi confinati erano le costruzioni idrauliche (con il 16,7%) e lo smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili (con l’11,9%). L’ho “scoperto” dopo 20 anni dalla laurea!!
Ma oggi nel 2025 per fortuna abbiamo l’Accordo Stato Regioni.
Oggi finalmente sappiamo come procedere, organizzare e formare.
E quindi nessun lavoratore rischierà di morire in uno spazio confinato,
Anzi che dico: in un ambiente “sospetto di inquinamento”.
Ing. Carmine Piccolo