Sono passati 12 anni da quella maledetta sera, quando alle 23:05 una nave urtò la torre piloti di Genova causando la morte di 9 giovani vite.
Non entro nel merito della dinamica dell’evento nota a tutti, ma vorrei ritornare su quello che è stato uno dei quesiti posti alla base del processo, e che ha coinvolto Datori di Lavoro e RSPP del Corpo Piloti, dell’Autorità Portuale e dei Rimorchiatori Riuniti.
Quanto era prevedibile che una nave colpisse la torre?
È questo il quesito posto al centro del procedimento giudiziario e riportato, come di seguito esposto, nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari:
Il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ….. omettevano di valutare il notorio rischio derivate da urti di navi in manovra legati ad errori umani, e/o avarie, omettevano di aggiornare il documento di valutazione dei rischi e non predisponevano alcuna misura atta a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori in relazione a tali eventi. Con negligenza, imprudenza ed imperizia e con violazione degli artt. 17, 28 e 33 del decreto 81/2008.
Certo con il senno di poi tutti abbiamo pensato: ma chi è che ha posizionato la torre in quel punto?
È naturale pensarlo.
Ma qui stiamo parlando di omessa valutazione dei rischi nell’ambito del documento previsto dall’art.28 del D.Lgs. 81/08
E poi mi chiedo.
Ma se il RSPP avesse evidenziato la presenza di tale rischio cosa sarebbe accaduto?
Il Datore di lavoro avrebbe spostato la torre?
Oppure avrebbe messo una barriera di protezione davanti alla torre?
Oppure avrebbe impedito il transito delle navi in adiacenza alla torre?
La risposta non è disponibile.
La mia analisi è quella di un RSPP che deve prevedere qualcosa che è imprevedibile prima che accada, ma diventa prevedibile quando poi è accaduta!
Rammentiamo che non è facile per un RSPP evidenziare al Datore di Lavoro una serie di rischi con scarsa o minima probabilità di evento. Si rischia che più che eliminare il rischio… si cambia il RSPP!
Ma per fortuna questo non accade.
Il caso della Torre Piloti però ha introdotto un concetto innovativo a mio parere, ossia la distinzione tra rischi interni e rischi esterni ed il concetto di “governabilità” dei rischi.
A tal fine si estrapolano alcuni punti riportati nella sentenza n. 1660 del 15/09/2020 del Tribunale di Genova.
I “rischi interni” all’ambiente di lavoro devono essere gestiti e governati dal datore di lavoro e conseguentemente devono essere sempre valutati nel relativo documento al fine della loro eliminazione e del loro depotenziamento sulla base delle più idonee misure cautelari da individuare attraverso la corretta attivazione dei vari strumenti predisposti dal decreto 81/08.
In merito ai “rischi esterni”, nella sentenza si esclude la possibilità di valutazione ai sensi dell’art. 28 dell’urto da nave contro la torre piloti. Infatti risulta possibile che un rischio possa essere inserito e valutato nel relativo documento qualora, a seguito della sua attenta valutazione, il datore sia in grado attraverso la puntuale adozione dei vari strumenti stabiliti dal decreto di prevenirne la concretizzazione, eliminandolo ovvero, laddove si concretizzi, di depotenziarne le conseguenze lesive rispetto all’integrità dei suoi dipendenti.
Ciò in quanto se si tratta di rischio non gestibile e governabile dal datore di lavoro la sua valutazione all’interno del documento di cui all’art. 28 perde evidentemente senso nella prospettiva della funzione che la valutazione stessa deve assolvere.
L’art. 33 correla il compito del servizio di prevenzione di provvedere alla valutazione dei rischi alla elaborazione delle misure preventive e protettive, nonché all’elaborazione di procedura di sicurezza ed alla proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori, e da ciò consegue che i rischi valutati dal servizio non possano che essere quelli eliminabili o depotenziabili proprio attraverso le misure e procedure, nonché i sistemi di controllo e dei programmi di formazione ed informazione dei lavoratori.
Si pensi ad esempio alle calamità naturali o del deragliamento di un treno che possono coinvolgere luoghi di lavoro ed i relativi lavoratori occupanti.
Appare indubbio, come riportato nella sentenza di che trattasi che fa riferimento agli eventi di cui sopra, che tali rischi – proprio perché ingovernabili da parte del datore di lavoro – non possono rientrare nella valutazione contenuta nel documento di cui agli artt. 17 e 28, dal momento che tale valutazione ed il corretto compendio di strumenti organizzativi aziendali finalizzati alla prevenzione ed alla protezione resterebbero del tutto ininfluenti nella prospettiva della funzione che devono assolvere.
In definitiva dunque non è tanto la natura interna o esterna della fonte di produzione del rischio a fungere da discrimine al fine di individuare in casi in cui è doverosa la sua valutazione da parte del datore all’interno del relativo documento, quanto piuttosto la concreta governabilità per il datore del rischio stesso a mezzo dei vari strumenti organizzativi predisposti sulla base della previsione del decreto 81/08.
Ne deriva che l’art. 28 del decreto 81/08, nella parte in cui impone al datore la valutazione nel relativo documento di “tutti i rischi”, deve intendersi riferito ai soli rischi governabili da parte del datore di lavoro attraverso i vari strumenti predisposti dal decreto stesso.
I RSPP sono stati tutti assolti.
Ma la domanda resta sempre nella nostra testa. Perché proprio in quel punto la torre?
Ma questa non è materia da D.Lgs. 81/08.
Ing. Carmine Piccolo